Una nuova, importante e vantaggiosa opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni, con conseguente miglioramento del rating bancario e accrescimento delle possibilità di accedere più agevolmente e favorevolmente a un prestito o a un finanziamento è stata introdotta dall’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”), che mette a disposizione delle imprese una opportunità che in realtà è doppia:
- effettuare l’operazione a costo zero, ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile
- pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP estremamente poco onerosa, con aliquota ridotta al 3% (ben inferiore a quella applicata in precedenti analoghe circostanze, ossia 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili), acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.
Inoltre, non c’è obbligo di dover “trattare” tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea: la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. E, ancora, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con possibilità, quindi, di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.
Beni rivalutabili
La norma specifica che i soggetti cui la stessa si rivolge possono rivalutare le partecipazioni e i beni d’impresa (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
L’operazione deve avvenire nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (quindi, per i soggetti “solari”, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Riconoscimento ai fini fiscali
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (pertanto, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. Da quell’esercizio, dunque, i maggiori valori rilevano ai fini della deducibilità degli ammortamenti, della determinazione del plafond delle spese di manutenzione (articolo 102, comma 6, Tuir), della disciplina delle società non operative (articolo 30, legge n. 724/1994).
Il nostro servizio
Ci affianchiamo al Vostro commercialista/fiscalista per valutare insieme i prerequisiti richiesti all’azienda per procedere poi all’esame dei possibili beni da rivalutare, supportiamo la Vostra azienda nell’adempimento degli obblighi di legge entro i termini previsti e redigiamo le necessarie perizie.