L’articolo 110 del D.L. 104/2020, anche detto Decreto Agosto, ridà la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, presentando delle modifiche rispetto alla stessa disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020. (L. 160/2019, articolo 1, commi da 696 a 704).
Le novità principali sono:
- eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
- possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione;
- aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta.
Soggetti che possono rivalutare i beni
Dal punto di vista del profilo soggettivo, possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Inoltre si estende il campo di applicazione anche alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Sono ammesse anche le società e gli enti non residenti, compresi i trust, le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
Oggetto della rivalutazione
L’articolo 110 del Decreto Agosto dà la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione a:
- beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa)
- beni immateriali
- partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni.
Condizioni per la rivalutazione
I beni sopraindicati possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:
- figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
- vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
Rivalutazione per singolo bene
Un’importante modifica alla situazione preesistente è che la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene” ossia un’impresa può decidere di rivalutare un singolo bene, senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come invece originariamente previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.
Questa nuova disposizione fa sì che l’eventuale rivalutazione possa risultare molto interessante per le aziende per il correlato risparmio fiscale.
Rivalutazione civilistica/fiscale
Secondo quanto riportato dal Decreto Agosto è presente la possibilità di effettuare:
- la rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica;
- la rivalutazione con efficacia sia civilistica che fiscale.
Nella seconda ipotesi il riconoscimento fiscale avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.
Il risparmio è evidente rispetto alla disciplina prevista nella Legge di bilancio 2020, visto che l’aliquota prevista per i beni ammortizzabili era del 12% mentre per i beni non ammortizzabili era del 10%.
Diversamente da quanto sopra, l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%.
Pagamenti
Rispetto alla rivalutazione prevista dalla Legge di bilancio 2020, il pagamento può avvenire, a prescindere dall’importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione.
Decorrenza
Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, il Decreto Agosto ha previsto che:
- la rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
- per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, avvenute anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.
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