La misura Beni strumentali, cosiddetta “Nuova Sabatini”, è un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese. Consiste nella concessione di contributi alle PMI per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali.
La Nuova Sabatini sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione di: attività finanziarie e assicurative; attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Le agevolazioni consistono nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del MiSE rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
Il finanziamento deve essere di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro, interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
L’ammontare del contributo ministeriale è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie del Piano Industria 4.0).
Ulteriori dettagli
Imprese classificate di dimensione micro, piccola e media (PMI).
Le imprese alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- sede operativa in Italia (sono ammesse anche le società con sede legale all’estero purché l’impresa abbia una sede operativa in Italia). Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno unasede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento;
- regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’art. 2 del regolamento (UE) 651/2014.
Possono essere finanziati gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
Per avvio dell’investimento s’intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, in quanto non rientrano tra le spese finanziabili. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
Sono ammessi tutti i settori produttivi compresi quelli della pesca e dell’agricoltura.
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
- industria carboniera;
- attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle
- attività economiche ATECO 2007);
- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
L’investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono fare riferimento a un’unica unità produttiva. Qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.
Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:
- materiali o immateriali nelle aziende;
- nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1388/2014:
- volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca;
- produttivi nel settore dell’acquacoltura;
- alla commercializzazione;
- nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed ittici l’ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
Per le imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli suindicati gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 651/2014:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse
- stato acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con
- l’acquirente;
- l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Non sono ammessi investimenti connessi all’esportazione e ad interventi che comportano l’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
L’importo complessivo dell’investimento non può essere inferiore a 20.000 euro né superiore a 4 milioni di euro.
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.
Per le operazioni di leasing finanziario il costo ammesso al finanziamento è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario.
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Nel settore dei trasporti le spese relative all’acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “Industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).
Con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.
Nell’elenco aggiornato dei beni immateriali riconducibile al Piano Nazionale Industria 4.0 vengono inseriti anche quelli in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche e i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop-shipping nell’e-commerce. Sono queste alcune delle novità contenute nell’elenco dei beni immateriali (allegato E) rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%, aggiornato dal MISE.
Al fine di facilitare le imprese nell’accesso alla misura agevolativa, la circolare introduce, altresì, alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione. Alla luce delle novità introdotte dalla circolare del MISE, dal 16 agosto 2018, bisognerà utilizzare il nuovo modulo di domanda per l’accesso all’agevolazione per i beni strumentali Sabatini ter. Sono, inoltre, specificati alcuni aspetti inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle imprese nell’ambito delle richieste di erogazione.
Spese non ammissibili
Sono escluse le seguenti spese:
- terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie); impianti eolici;
- i beni già consegnati “in prova” o “conto visione” presso l’acquirente;
- impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra “altre immobilizzazioni immateriali”
- macchine completamente rigenerate e ri-targate con marcatura “CE”, in quanto non possono essere considerate “nuove di fabbrica”
- immobilizzazioni in corso e acconti; commesse interne;
- macchinari, impianti e attrezzature usati; di funzionamento;
- imposte e tasse tra cui l’IVA scorte;
- costi relativi al contratto di finanziamento.
Le agevolazioni concesse dalla Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, in particolare:
Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia.
Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili.
Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
Si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere sugli stessi beni sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale (iper, super ammortamento e credito d’imposta) applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.
Le PMI accedono ad un finanziamento bancario o in leasing finanziario cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero.
L’elenco delle banche/intermediari finanziari che viene regolarmente aggiornato a cui è possibile presentare richiesta di finanziamento è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it e viene aggiornato di volta in volta.
Qui trovate un elenco degli istituti aderenti a gennaio 2020.
Inoltre, le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sul finanziamento bancario concesso, con priorità di accesso. Per le richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate dal 14 giugno 2017 si applica ai fini dell’accesso alla garanzia il modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese (c.d. modello di rating).
Il modello è basato sull’attribuzione alle imprese di una “probabilità di inadempimento” con consequenziale collocamento delle stesse in una specifica classe di valutazione utile per determinare il merito di credito.
È applicato alle PMI diverse da quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta di ammissione al Fondo. Non sono ammesse alla garanzia le PMI con una probabilità di inadempimento superiore al 9,43%.
L’agevolazione può presentarsi in 2 forme:
- finanziamento: può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili, di importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro, concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari convenzionati. Il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione. Non sono pertanto ammessi i finanziamenti di durata superiore a 5 anni;
- contributo da parte del MISE: nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari concessi dalle banche. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso annuo del:
- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
La concessione del contributo è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, corrispondenti ad un finanziamento:
- superiore a € 1.943.699 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti ordinari”;
- superiore a € 1.486.199 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”.
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