Investimenti complessi di beni strumentali nuovi: la risposta n. 336 Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n° 336 del 21 giugno 2022, ha definito quale sia il momento di effettuazione dell’investimento per l’ottenimento dei bonus sugli investimenti complessi di beni strumentali nuovi.

Ma cosa si intende per investimenti complessi in 
Industria 4.0/Transizione 4.0?

Come vanno gestite dal punto di vista tecnico e fiscale le situazioni di questo tipo, che nella pratica sono molto più frequenti di quanto si potrebbe pensare?

GLI INVESTIMENTI COMPLESSI: I BENI COSTRUITI IN ECONOMIA

Il Piano Nazionale Industria 4.0 del 2016 e la sua più recente incarnazione Transizione 4.0 hanno agevolato moltissime aziende trasversalmente in diversi settori.

Cronologicamente e anche in conseguenza dei chiarimenti susseguirsi da parte del MiSE e dell’Agenzia delle Entrate, le aziende del settore manifatturiero/metalmeccanico, dell’ambito sanitario, del settore agricolo, della ristorazione e altre ancora, hanno colto l’opportunità di innovazione sostenuta dalle agevolazioni fiscali messa in campo dai governi che si sono via via succeduti.

Può loro accadere tuttavia di non trovare già disponibili sul mercato i macchinari cui sono interessate per il proprio processo produttivo. Questo specialmente in caso di impianti complessi, di isole di lavoro o comunque di linee produttive che necessitino di diverse tipologie di macchinari che non possono essere originariamente inseriti tutti insieme in una sola macchina. A titolo di esempio riportiamo casi che abbiamo trattato, come linee di verniciatura, impianti di imbottigliamento, impianti di produzione di pellet, impianti di lavorazione del latte, isole di lavoro composte da macchine a controllo numerico, robot e pallettizzatori e così via.

In questi casi è d’obbligo integrare macchinari di diversi produttori e di diversa tipologia in un progetto articolato e strutturato, sviluppato tipicamente in squadra con degli integratori di sistemi e insieme con una serie diversificata di aziende e professionisti che possano apportare la loro competenza per raggiungere l’obiettivo di innovare il processo produttivo.

Ecco che si parla di beni costruiti in economia quando l’azienda costruisce ciò di cui ha bisogno, certifica i macchinari, li collauda e li avvia.

COSTI AMMISSIBILI

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 4/E/2017, aveva chiarito che i costi ammissibili ad agevolazione sono:

  1. costi diretti, cioè direttamente imputabili al prodotto come progettazione, materie prime e sussidiarie, manodopera industriale diretta e tutti gli altri costi di produzione che hanno concorso alla produzione del bene;
  2. costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e cioè fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso o è entrato in funzione. I costi indiretti comprendono ad es.: manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, forza motrice, materiali di consumo, mentre non si imputano le spese amministrative e di vendita;
  3. oneri finanziari di produzione (interna o presso terzi). Deve trattarsi di interessi passivi su capitali presi a prestito per la produzione del bene (anche per destinazione di fatto) e sono capitalizzabili solo gli oneri sostenuti fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso (criterio civile) o è entrato in funzione (fiscale);
  4. oneri straordinari (causa scioperi, incendi, calamità naturali) sostenuti durante la costruzione dei cespiti, non costituiscono costi capitalizzabili, ma vanno imputati all’esercizio.

Dalla nostra esperienza, usualmente non si tiene conto di (eventuali) costi come indicati ai punti c) e d) in quanto vengono ritenuti oltre che di modesta entità anche di difficile dimostrazione.

GESTIONE TECNICA

Dal punto di vista tecnico la legge aveva già previsto il caso di beni costruiti in economia, vista la consuetudine in impianti complessi. Nell’allegato A, Sezione 1 troviamo infatti la Categoria 3 ossia “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.

Pertanto i requisiti tecnici da implementare e successivamente da verificare, solitamente con una perizia visti gli importi degli impianti che usualmente sono superiori ai €300.000, sono i cosiddetti “5 + 2 di 3”.

Se la macchina fosse una macchina di laboratorio, per esempio, bisognerebbe fare riferimento alla sua funzione, individuandola nella Sezione 2 dell’Allegato A.

APPROCCIO FISCALE

Se tuttavia i requisiti tecnici sono chiari, non altrettanto chiaro o condiviso era (e a volte è) l’approccio fiscale.

Ci si trovava di fronte a 2 diversi orientamenti: 

  1. Considerare il momento del collaudo dell’impianto come riferimento per la fiscalità è applicando pertanto la legge vigente in considerazione anche gli eventuali anticipi desiderati sull’intero ammontare dell’impianto e verificando che le diverse componenti dell’impianto fossero considerate investimenti in corso
  2. Considerare ogni acquisto di componenti e materiali secondo le annualità di pertinenza e suddividere l’agevolazione secondo legge vigente ed entità agevolativa (p.es. Iperammortamento al 270% e Credito di Imposta al 40%).

Ed  è a questo punto che ci viene in aiuto la risposta n. 336 del 22.06.2022 di AdE!

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO

La Circolare 4/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l’imputazione degli investimenti dovesse avvenire secondo il principio di competenza. Questo significa che, ai fini del credito d’imposta, le spese per l’acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione del bene, o quando si ha effettivamente la traslazione o la costituzione della proprietà o di altro diritto reale.

Ma cosa accade quando il bene oggetto dell’acquisizione non è unico ma costituito da più beni con consegne programmate in tempi differenti, da fornitori differenti, con atti di acquisizione differenti?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questo caso i costi non vanno riferiti a un unico periodo di imposta, bensì ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore, facendo riferimento alla data di acquisto di ciascuno di essi.

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