Continuiamo la serie “Errori 4.0” con il 3° errore che usualmente incontriamo nell’esercitare la nostra professione di consulenti.
Parleremo del fantomatico collegamento a internet, considerato a volte come la panacea a tutte le richieste e caratteristiche “4.0”.
Ho collegato la macchina a internet, fruisco automaticamente dell’agevolazione
Abbiamo visto diverse aziende incorrere in questo tipo di errore che è figlio di una visione semplificata e comunque è incompleta di quello che è il “Paradigma 4.0” e di quella che è la declinazione italiana di questo, finalizzata al soddisfacimento dei requisiti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Ad ogni modo, partendo dalla constatazione che un generico collegamento a internet non fornisce una descrizione sulle funzioni di comunicazione (se non altro) che vengono espletate dal macchinario, bisogna considerare che per fruire delle agevolazioni l’eventuale collegamento a internet può rappresentare la base di partenza per il soddisfacimento di uno dei requisiti ma non rappresenta né un requisito in sé né l’automatico soddisfacimento del requisito in qualche modo riconducibile a un generico scambio dati basato sul collegamento stesso.
Infatti, per individuare quali siano i requisiti di legge da soddisfare, in primo luogo bisogna capire di che tipologia di macchina o di impianto si stia parlando (“categoria”), per esempio i cosiddetti “5 + 2 di 3” per i macchinari riconducibili alle categorie incluse nella Sezione 1 dell’Allegato A, oppure quello dell’interconnessione per le macchine per i sistemi appartenenti alle Sezioni 2 e 3 dell’Allegato A e per i beni immateriali appartenenti all’Allegato B (abbiamo parlato qui di un Errore 4.0 legato all’interconnessione).
In alcuni casi, come segnalato da alcune circolari, per alcuni beni è necessario considerare anche ulteriori requisiti rispetto alla sola interconnessione (p.es. i sistemi di filtraggio).
Pertanto, dal punto di vista tecnico, un collegamento ad internet può risultare abilitante per altri processi o caratteristiche, per esempio per la tele diagnosi o tele manutenzione o per il controllo remoto, ma non costituisce un requisito di per sé e ad ogni modo non sarebbe l’unico requisito che bisognerebbe soddisfare.
Inoltre, dal punto di vista della fruizione delle agevolazioni va sottolineato che non è previsto un automatismo del tipo “acquisto il bene e quindi ottengo l’agevolazione”, bensì è necessario provvedere a una autocertificazione oppure a una perizia giurata o asseverata, in mancanza della quale l’agevolazione potrebbe essere soggetta a una ripresa fiscale a fronte di una eventuale verifica da parte dell’autorità preposta.
Tra i nostri servizi forniamo la consulenza per:
- Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
- Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
- Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
- Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
- Redazione di Analisi tecnica;
- Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
- Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).
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