Si termini per la fruizione del credito d’imposta 4.0 c’è stata parecchia confusione, attribuibile anche alla scarsa tempestività di eventuali comunicazioni di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate o di qualche eventuale altro Ente preposto.
Il credito di imposta è utilizzabile solo entro 3 anni?
La Legge 160/2019, che sanciva l’ingresso della misura del credito d’imposta come meccanismo agevolativo al posto del precedente iper ammortamento, aveva stabilito inizialmente in cinque anni il periodo di fruizione dei benefici fiscali derivanti da investimenti in Industria 4.0.
Le successive modifiche hanno poi accorciato questo periodo di fruizione a tre anni.
Tuttavia questa misura, che era pensata per agevolare ulteriormente le aziende, ha causato parecchi dubbi e, in alcuni casi di cui abbiamo esperienza, fatto desistere l’imprenditore dal compiere investimenti in 4.0.
Infatti il dubbio preponderante che attanagliava non solo gli investitori ma spesso anche i loro commercialisti, fiscalisti e consulenti in genere, era quello riguardo a ciò che sarebbe avvenuto qualora, chi ne aveva diritto, non fosse riuscito a utilizzare il credito di imposta entro il periodo indicato dalla Legge.
Insomma la domanda pratica era: “Se non utilizzo il mio credito d’imposta entro i 3 o 5 anni indicati dalla Legge, cosa mi succede? Perdo il credito d’imposta residuo o posso continuare a spenderlo nelle annualità successive?“.
La domanda non è per nulla banale tant’è che avevamo compiuto degli approfondimenti con diversi consulenti e fiscalisti, avendo anche avuto modo di confrontarci informalmente con qualche funzionario dell’Agenzia delle Entrate e della guardia di finanza.
Non abbiamo mai avuto risposte univoche e da parte dei vari attori della filiera ci erano state esposte varie perplessità sulla risposta da poter fornire alla fatidica domanda.
Va inoltre considerato che, soprattutto in campo agricolo, moltissime aziende sono costituite su base familiare e in conseguenza della configurazione fiscale, che usualmente contraddistingue quel settore, spesso la completa fruizione dei crediti avrebbe necessariamente richiesto periodi temporali più lunghi rispetto ai tre o cinque anni citati dalla Legge.
In mancanza di una risposta certa alla domanda di cui sopra, molti imprenditori hanno preferito non investire in Industria 4.0.
Le conseguenze sono state la potenziale perdita di competitività, il mancato svecchiamento del parco macchine e il mancato cambiamento delle modalità operative del loro processo produttivo.
Perchè Errore 4.0
A gennaio 2021 in occasione di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito la sua posizione (vedi Risposta n. 17 a questo link) e quindi sancito che il credito d’imposta è un diritto acquisito dall’azienda e che può essere utilizzato con tempistiche più confacenti per l’azienda e quindi anche oltre i 3 o 5 anni indicati. L’Agenzia ha chiarito quindi che le indicazioni temporali indicate dalla Legge erano da intendersi solo come il tempo minimo di fruizione.
È stato quindi spiegato come la volontà del Legislatore fosse quella di evitare che le aziende, che ne avessero la capienza, potessero fruire del credito in un’unica soluzione, generando potenzialmente situazioni di difficoltà per l’erario e di dare un ragionevole periodo temporale sul quale distribuire la fruizione del beneficio.
Dopo una risposta dei primi di luglio di una DRE dell’AdE che aveva risposto in maniera contraria al quesito postole, a porre fine a ogni dubbio interpretativo, il 23 luglio 2021 è stata pubblicata la Circolare 9/E di Agenzia delle Entrate che ha chiarito definitivamente come il credito d’imposta possa essere fruito anche oltre i tempi minimi indicati dalla Legge.
A margine di questo importante chiarimento ci sentiamo di fare due considerazioni:
- Le aziende che dovessero fruire del credito di imposta con tempistiche superiori a quelle minime indicate dalla Legge devono tener presente che sono tenute, anche per queste ulteriori tempistiche, a mantenere attivi i requisiti di Legge che devono essere rispettati per poter fruire del beneficio fiscale per investimenti 4.0. Ciò significa che se un’azienda decidesse di fruire del beneficio in 6 anni invece che in 3, dovrà mantenere attivi i 5 più 2 di 3 o gli altri tipi di requisiti richiesti per la categoria del bene agevolato, per tutti i sei anni.
- In stretta correlazione con il punto precedente c’è il tema della cosiddetta “adeguata e sistematica reportistica“. Questa tematica, introdotta proprio dalla circolare 9/E citata precedentemente, riprende quanto indicato da tutte le Leggi relative al Piano Nazionale Industria 4.0 e sue evoluzioni, ed è possibile riassumerla con le seguenti parole: “i requisiti di Legge vanno mantenuti attivi a partire dalla data della perizia o dell’autocertificazione e devono rimanere in vita durante tutto l’arco temporale di fruizione del beneficio fiscale. Di questo bisogna poter dare prova in caso di controllo alle Autorità di verifica.”
Occorre quindi predisporre la documentazione richiesta per tempo in modo da non farsi cogliere impreparati.
I controlli da parte dell’Autorità di verifica, possono essere effettuati per un periodo di tempo piuttosto lungo. Di queste tempistiche parleremo diffusamente in un nostro prossimo articolo.
Da parte nostra, attraverso il nostro servizio di Audit 4.0, supportiamo le aziende nelle verifiche interne da svolgersi auspicabilmente prima di una verifica ufficiale da parte degli Enti preposti.
Tra i nostri servizi forniamo la consulenza per:
- Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione;
- Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
- Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione 4.0);
- Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
- Redazione di Analisi tecnica;
- Supporto per la redazione della Comunicazione al MISE (per fini statistici) degli investimenti effettuati (dalla Legge 160/19 in poi)
- Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).
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