I costi agevolabili 4.0 in relazione alla nuova procedura operativa

Premessa

La legge 232/16 e ss.mm.ii. prevede che per Industria 4.0, Impresa 4.0 e Transizione 4.0 siano agevolabili gli investimenti che presentino obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

  • Novità: i beni devono essere nuovi; beni usati o di “seconda mano” sono esclusi;
  • Coefficiente di ammortamento: superiore al 6,5%;
  • Strumentalità al processo produttivo e alla tipologia aziendale;
  • Eleggibilità, ovvero siano inclusi nell’Allegato A (Beni Materiali) o nell’Allegato B (Beni Immateriali) della Legge 232/2016 e successive proroghe, modifiche, integrazioni;
  • Rispetto di specifici e determinati Requisiti Tecnici, a seconda dell’appartenenza del bene all’Allegato A o all’Allegato B.

Inoltre, come abbiamo riportato nel nostro articolo “Nuova procedura operativa per la compensazione dei Crediti d’Imposta nell’ambito del Piano Transizione 4.0” con il DL 39/2024 è stato istituito l’obbligo di una comunicazione preventiva e una consuntiva per abilitare le aziende alla fruizione dei crediti di imposta generati dai propri investimenti in Transizione 4.0.

Nel “Modulo 1” per investimenti 4.0, reso disponibile sul sito del GSE, si chiede di indicare il “costo agevolabile” dell’investimento.

La gran parte delle aziende in questa voce indica il solo costo del bene 4.0 che sta per acquisire o che ha già acquisito.

Posto che la comunicazione preventiva non è scolpita nella pietra ma trova poi stabilizzazione nella comunicazione consuntiva, vorremmo porre all’attenzione del lettore una riflessione inerente a quale sia il costo agevolabile.

In prima battuta verrebbe modo di pensare come  il costo agevolabile sia costituto da quello riferito direttamente al bene. Spesso questa affermazione non è completamente veritiera.

Proviamo a spiegarci meglio.

 

Le spese agevolabili

La Risoluzione 152/E del 15 dicembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate afferma che:

“Al riguardo si precisa che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento (ndr: ciò viene considerato valido anche con il Credito di Imposta), rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa” e affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata.

Possiamo fare riferimento a due diverse tipologie di costi:

  • Attrezzature e accessori
  • Costi direttamente imputabili

 

Attrezzature e accessori

La risoluzione 152/E/2017 fa riferimento a quei beni che presentano una propria autonomia sebbene possano costituire normale dotazione dell’investimento che si intende agevolare.

La risoluzione in questo caso indica un limite quantitativo forfettario (5% del costo del bene principale) per questa tipologia di attrezzature e gli accessori salva la facoltà per l’impresa di superare tale valore, assumendosi l’onere di motivare la scelta di fronte all’eventuale verifica da parte dell’Autorità.

 

Costi direttamente imputabili

Oneri di tipo diverso dai precedenti sono quelli che l’impresa deve sostenere affinché l’oggetto dell’investimento 4.0 possa essere utilizzato.

In questo caso non risulta direttamente applicabile la soglia del 5% del costo del bene principale precedentemente riportata.

Con riguardo agli oneri accessori, per quanto affermato dalla risposta 896/2021 e per quanto previsto nel principio di diritto 2/2019, dovrà comunque essere osservato un limite di “congruità”, per il quale non è peraltro prevista una misura fissa prestabilita.

Nella nostra esperienza, sia per praticità che per omogeneità, abbiamo rilevato come spesso nella pratica il limite del 5% venga applicato pragmaticamente sia alle attrezzature accessorie, sia agli oneri accessori.

 

In sostanza

 Per le considerazioni sopra riportate, al costo del bene acquisito è possibile affiancare ulteriori costi per determinare il valore totale dell’investimento, purché appunto “direttamente imputabili” (nelle fatture va riportata l’indicazione che la spesa è stata sostenuta in funzione dell’investimento in un bene agevolabile)

In generale i costi considerati come parte dell’investimento sono:

  • costo bene acquisito e accessori che lo compongono;
  • eventuali altri accessori purché necessari alla funzionalità del bene;
  • costi di trasporto;
  • costi di installazione;
  • costi e onorari per collaudi;
  • costi di montaggio, posa in opera e di messa a punto;
  • costi di piccole (parametro qualitativo!) opere edili (es. platea per dare stabilità alla macchina) purché non accatastabili;
  • dazi su importazione.

 

A titolo di esempio, non rientrano tra i costi agevolabili per un bene materiale dell’Allegato A (es. macchina utensile o macchina operatrice)

  • costi di consulenza;
  • costi di perizia tecnica 4.0;
  • software che non sia “embedded” per la macchina (ossia che, se tolto, non fa funzionare la macchina) come p.es. ERP;
  • software che rientri nell’Allegato B (es. WMS, MES. CAD/CAM): questi vanno scorporati dal costo di acquisizione della macchina;
  • costi per infrastruttura o appararti di rete (switch, router, access point, server, UPS).

 

Conclusioni

Il costo agevolabile non è costituito solo dal costo di acquisto del bene 4.0, anche se spesso può essere così, ma dall’insieme del costo del bene, dei costi per le attrezzature accessorie e dagli oneri accessori direttamente imputabili al bene.

Usualmente questi ultimi non superano il 4-5% del valore del bene ma in alcuni casi possono essere maggiori e “pesare” anche per importi significativi sull’importo totale dell’investimento. Quindi vale la pena computarli, valutarli con il giusto criterio per ottimizzare ulteriormente il proprio investimento tenendone conto nel calcolo dell’agevolazione

Vale la pena.

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