Il Piano Transizione 5.0 rappresenta uno strumento strategico per supportare le imprese nella trasformazione digitale e nella riduzione dell’impatto ambientale.
L’entrata in vigore della Legge di Bilancio ha apportato alcune modifiche all’assetto iniziale della norma (ne abbiamo parlato qui) che hanno sortito una effettiva semplificazione dell’accesso al beneficio, allargando potenzialmente la platea di possibili destinatari.
Tra i principali aspetti su cui è intervenuta la Legge di Bilancio vi è la cumulabilità degli incentivi fiscali previsti, tema di fondamentale importanza per imprenditori e per chi, come noi di Innovation Machine, supporta le imprese nell’ottimizzazione degli investimenti in funzione delle risorse e delle opportunità disponibili.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio le regole di cumulabilità, le modifiche normative più recenti e il ruolo delle ZES e ZLS nelle strategie di investimento aziendali.
Il quadro normativo della cumulabilità
Inizialmente, il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 era cumulabile solo con altre agevolazioni finanziate da altre tipologie di risorse a condizione che il cumulo non superasse il 100% del costo dell’investimento.
Tuttavia la normativa impediva espressamente la cumulabilità con incentivi finanziati da fondi europei, come il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Con la Legge di Bilancio 2025, il quadro è stato ridefinito con un ampliamento delle possibilità di cumulo. Oggi il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con tutte le altre agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo per il singolo investimento.
Le agevolazioni compatibili e incompatibili
Attualmente, il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 può essere cumulato con:
- Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (purché le quote di costo siano distinte);
- Incentivi per il risparmio energetico e la transizione ecologica;
- Fondi PNRR, FESR e FSE, se il cumulo non copre le stesse spese;
- Agevolazioni regionali e nazionali che non superino complessivamente il 100% della spesa ammissibile.
D’altra parte, permangono alcune incompatibilità:
- Il credito d’imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0 per gli stessi investimenti;
- Non è possibile cumulare il beneficio con le agevolazioni per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)
Cosa sono le ZES e ZLS
Le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) sono strumenti di incentivazione territoriale, ma con caratteristiche e obiettivi differenti.
- Le ZES sono aree situate nelle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno d’Italia e offrono sia agevolazioni fiscali che semplificazioni amministrative per favorire nuovi investimenti e lo sviluppo economico locale.
- Le ZLS sono invece previste nelle regioni più sviluppate del Centro-Nord e si concentrano principalmente sulla semplificazione delle procedure burocratiche e logistiche, con minori incentivi fiscali rispetto alle ZES.
Questa distinzione incide direttamente sulla possibilità di accesso alle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0.
In particolare, le imprese che operano in ZES possono beneficiare di incentivi più generosi, ma devono tenere conto dell’incompatibilità con il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0.
Le imprese in ZLS, invece, possono godere di procedure più snelle, ma con un impatto più limitato sulle agevolazioni fiscali dirette.
Calcolo dell’agevolazione spettante cumulando ZES e Transizione 5.0
Dopo diverse valutazione quel che emerge è che la modalità di calcolo che consente il cumulo tra le misure senza determinare doppio finanziamento, è quella che prevede di applicare una seconda misura al valore residuale al netto dell’incentivo fruito dalla prima.
Esempio:
Ipotizzando un investimento di 1 Mln di euro, il beneficiario potrà ottenere 600.000€ dall’applicazione dell’incentivo ZES (60% su 1.000.000€) e 160.000€ da Transizione 5.0 (es 40% sui residui 400.000€) = Totale incentivi 760.000€.
Implicazioni per la pianificazione fiscale e finanziaria delle imprese
La maggiore flessibilità introdotta dalla nuova normativa consente alle imprese di strutturare meglio i propri investimenti, ottimizzando il ricorso agli incentivi disponibili. È fondamentale però un’attenta pianificazione fiscale per evitare sovrapposizioni di agevolazioni su una stessa voce di costo, che potrebbero portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le recenti modifiche normative hanno ampliato le opportunità di cumulo degli incentivi del Piano Transizione 5.0, rendendolo più accessibile per le imprese. Restano alcune criticità legate a:
- complessità delle procedure burocratiche,
- necessità di una chiara strategia di pianificazione fiscale
- assenza di una chiara disciplina per il cumulo con altre misure di sostegno potrebbe generare incertezze applicative.
L’appartenenza a una ZES o a una ZLS è un ulteriore fattore da considerare nella valutazione degli investimenti, poiché può incidere direttamente sull’accesso ai benefici fiscali e sulle strategie di sviluppo aziendale.
Per massimizzare i benefici del piano, è essenziale che le imprese si avvalgano di professionisti esperti in fiscalità e finanziamenti agevolati, capaci di guidarle in un contesto normativo in continua evoluzione.
Tra i nostri servizi forniamo la consulenza per:
- Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione Transizione 4.0 e Transizione 5.0;
- Interlocuzione tecnica con le società esterne fornitrici dei beni e dei servizi;
- Definizione di un percorso di sviluppo per creare il corretto ambiente di fabbrica per la fruizione dei benefici aggiuntivi a quelli destinati esclusivamente ai beni strumentali (es. integrazioni software; Formazione);
- Redazione di Perizia (Asseverata o Giurata);
- Redazione di Analisi tecnica;
- Supporto per la redazione della Comunicazione Preventiva al MIMIT
- Valutazione del mantenimento dei requisiti per beni già periziati (“Audit 4.0”).
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