In questo periodo il tema energetico è in primo piano e quindi le imprese di ogni tipo sono giustamente preoccupate dell’impatto del costo dell’energia sui loro conti, con aumenti di circa il 450% della bolletta elettrica.
Pertanto diverse aziende cercano un aiuto nelle agevolazioni disponibili per alleviare il peso assunto dalle spese per l’energia elettrica sui loro processi produttivi e intraprendere un percorso verso il risparmio energetico.
Soprattutto per certi settori sono state attivate delle opportunità legate al PNRR, con i bandi Agrisolare e Agrivoltaico di cui abbiamo scritto in questo articolo.
Di conseguenza molto spesso ci sentiamo chiedere se gli impianti fotovoltaici siano agevolabili nell’ambito del Piano Nazionale Industria/Impresa/Transizione 4.0 e quindi fruire dell’agevolazione del 40% o 50% (a seconda delle aliquote agevolative dei diversi anni).
Probabilmente ciò avviene dopo aver letto qualche pubblicità o aver ricevuto qualche proposta commerciale con l’assicurazione che l’impianto potrà beneficiare delle agevolazioni 4.0.
Per esempio, anche dal punto di vista governativo, potrebbe fare comodo poter ricondurre in questo ambito degli investimenti.
Infatti in questo periodo potrebbero alleviare il carico di spesa e contribuire all’aumento di una certa autonomia energetica da parte del tessuto produttivo nazionale. Ciò avvicinerebbe agli obiettivi dichiarati per il 2030 da parte del Ministero della Transizione Ecologica.
Tuttavia, dalle nostre considerazioni, la risposta sintetica purtroppo è NO.
Comunicazione fuorviante
In diversi siti di informazione di settore (basta inserire “Fotovoltaico 4.0” in un motore di ricerca) si richiama la Circolare 46/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate, che sancisce che gli impianti fotovoltaici possano essere “beni strumentali materiali” utilizzati nel processo produttivo aziendale.
In particolare alcuni siti di fornitori specializzati, a fronte di titoli che sbandierano i benefici fiscali 4.0, ripiegano poi su altri tipi di contributi (es. Bonus Sud, Superbonus, bandi specifici) o su generiche indicazioni sulle agevolazioni oppure sulle agevolazioni di legge previste dalle Leggi 178/2020 e 234/21 per i “beni ordinari” (ossia NON 4.0) pari al 6% del valore dell’investimento per il 2022 ma che si ridurranno allo 0% (zero!) dal 2023 in avanti.
Approfondimenti tecnici e fiscali
L’approccio al tema per noi può essere di 2 tipi, uno legato alle caratteristiche tecnologiche degli attuali impianti fotovoltaici (ed eventuali sistemi di accumulo) e uno legato alle normative di riferimento del Piano Nazionale Industria 4.0 (e successivi come Impresa 4.0 e Transizione 4.0).
Perciò proviamo ad esporre le considerazioni per i 2 approcci.
Caratteristiche tecnologiche degli impianti fotovoltaici
Oltre ovviamente a generare energia, i moderni impianti sono in grado di gestirne il consumo, ottimizzarne la distribuzione, minimizzare eventuali sovraccarichi ed eventualmente accumulare l’energia in eccesso rispetto al quantitativo istantaneo richiesto per il consumo.
Infatti tutto questo avviene fornendo una serie di informazioni disponibili tramite portali dedicati, web services, applicazioni web, API o altro che permetta il monitoraggio da remoto, la raccolta e l’analisi dei dati significativi.
Quindi il tutto rende possibile la potenziale interconnessione (la parola non viene usata a caso) ai sistemi informativi aziendali per ottimizzare l’utilizzo dell’energia generata e la sua distribuzione e ripartizione nei reparti e verso i macchinari maggiormente energivori o eventualmente per l’immagazzinamento in vista di un consumo successivo.
In tal modo l’azienda potrebbe generare energia sia per autoconsumo che per eventuale immissione e vendita in rete, rendendosi conto delle sue effettive necessità e consumi e potendo quindi gestire al meglio le sue scelte strategiche e operative in tal senso.
Riferimenti di legge “4.0”
Il Piano Nazionale Industria 4.0 avviato con la Legge 232/2016 e arrivato oggi alla denominazione Transizione 4.0 con la Legge 178/2020 e gli aggiornamenti apportati dalla Legge 234/2021, ha indicato l’elenco dei beni materiali e dei beni immateriali che possono beneficiare delle agevolazioni previste.
Infatti i beni materiali vengono suddivisi in:
- Beni strumentali, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito attraverso opportuni sensori e azionamenti;
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Pertanto i beni immateriali contemplano software, sistemi, piattaforme e applicazioni dedicate a progettazione, programmazione e gestione della produzione, logistica, tracciabilità dei lotti produttivi, monitoraggio delle macchine e così via.
Sebbene diverse soluzioni di monitoraggio, gestione, ottimizzazione dell’energia possano rientrare tra i beni agevolabili in quanto “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” queste in pratica equivalgono ai sistemi intelligenti contenuti dei quadri e negli impianti elettrici, qualora questi sistemi rispettino determinati requisiti di legge.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate e il MiSE con la Circolare “congiunta” 4/E del 2017 hanno chiarito i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni ossia la “capacità di gestire il consumo della risorsa energetica, ridurre le emissioni in maniera intelligente, ottimizzando la distribuzione dell’energia e minimizzando eventuali sovraccarichi”.
Perciò tecnicamente i più moderni impianti fotovoltaici potrebbero soddisfare questi requisiti.
Tuttavia nella medesima circolare (pag. 91) viene specificato che:
“Sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); si ricorda peraltro che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “certificati bianchi”);”
Inoltre una ulteriore risposta in questo senso è stata espressa nella risposta all’interpello n. 904-1257/2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate, DRE Lombardia.
D’altra parte si potrebbe considerare che il parere espresso l’Agenzia delle Entrate è un soggetto privo di competenze in materia legislativa e quindi è un parere non assoluto.
Comunque bisogna poi tener conto di un ulteriore chiarimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che tramite la Circolare n. 177355 del 23.05.18 a pag. 8 approfondisce il tema dei sistemi di accumulo dell’energia elettrica sottolineando che si tratta di “sistemi ancillari agli impianti di produzione dell’energia, la cui funzione precipua è quella di accumulare l’energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario, operando in un’ottica di continuità della fornitura energetica nonché di massimizzazione dell’autoproduzione.”
Pertanto, viene specificato che i sistemi di accumulo non si occupano della gestione e dell’utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo ma di costituire un bacino di energia a cui attingere alla bisogna.
Per questo, ai fini delle agevolazioni 4.0, i sistemi di accumulo sono considerati, facendo quindi riferimento alla Circolare 4/E del 2017, al pari delle “soluzioni finalizzate alla produzione di energia (es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)” e, come queste, non sono ammessi al beneficio.”.
La circolare procede poi facendo nuovamente riferimento ai “certificati bianchi” come riferimento agevolativo.
Per di più dello stesso parere è la risposta all’interpello n. 75/2021 che, focalizzandosi sul tema fiscale del cumulo di incentivi a fondo perduto in ambito fotovoltaico e di incentivi 4.0, richiama di nuovo la Circolare 4/E del 2017, nella sua terza parte, paragrafo 12, incentrata sulle linee guida tecniche all’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016.
Il richiamo precisa che “non sono inclusi tra i «Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità» le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non);”.
In conclusione quindi gli impianti di produzione di energia e i sistemi di accumulo sono in pratica considerati degli “impianti generali” e come tali non sono ammissibili alla fruizione dei benefici fiscali 4.0 in quanto sono agevolate solo quelle soluzioni che interagiscono al livello di macchine e componenti del sistema produttivo e che costituiscono impianti produttivi in senso stretto piuttosto che impianti generali. (riprendendo la Circolare 4/E).
In questo senso la parola “produzione” è da intendersi in senso manifatturiero ovvero nel senso della trasformazione fisica di una materia prima o di un semilavorato in un altro prodotto finito o semilavorato a sua volta, altrimenti si potrebbe obiettare che anche un impianto di generazione dell’energia appunto produce energia e può interagire al livello delle macchine e dei componenti del sistema produttivo.
Come comportarsi quindi?
Dal nostro punto di osservazione abbiamo sentito promuovere gli impianti fotovoltaici come agevolabili come 4.0, a volte facendoli passare come “Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.”, ossia come Allegato A, Sezione 2, Categoria n. 8. (“A.2.8”).
Come citato sopra il riferimento però è a dei sistemi di controllo non a degli impianti e infatti la terza parte tecnica della Circolare 4/E afferma che “Questa voce si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid).”
Quindi da parte nostra suggeriamo di NON procedere con tentativi di agevolazione degli impianti fotovoltaici sotto l’egida di Industria/Transizione 4.0 e di diffidare di chi propone di procedere con l’autocertificazione perché l’impianto presenta un valore inferiore ai 300.000 euro e perché rientrando in A.2.8 il “solo” requisito da soddisfare è quello della cosiddetta interconnessione, magari anche adducendo che in tal modo si risparmiano i costi di un professionista per la perizia asseverata o giurata (suggeriamo la lettura del nostro articolo di qualche tempo fa ma perfettamente applicabile tuttora “Le insidie dell’autocertificazione”.
Per concludere, sicuramente una declinazione del paradigma 4.0 verso il modo dell’energia, per arrivare a una Energia 4.0 o 5.0 è auspicabile e certamente nei pensieri e nelle prossime azioni di politici e tecnici, magari con la definizione di una serie di requisiti tecnici che gli impianti fotovoltaici, e di generazione dell’energia in generale, dovranno rispettare per venire agevolati in qualche modo (p.es. qualcosa di simile ai c.d. “5 + 2 di 3 requisiti” richiesti ai macchinari dell’Allegato A, Sezione 1) ma a parte questo auspicio, oggi gli impianti fotovoltaici non godono delle agevolazioni Industria/Transizione 4.0 riservati ai beni dell’Allegato A; domani, chissà.
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