Aggiornamento FAQ Transizione 5.0 – 10 aprile 2025

Il Piano Transizione 5.0, grazie ai notevoli stanziamenti previsti nel biennio 2024-2025, è al centro dell’attenzione delle imprese italiane orientate alla sostenibilità e all’efficienza energetica. La frequente evoluzione della normativa, però, con aggiornamenti periodici delle FAQ da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha generato un clima di incertezza, sia tra le aziende interessate alla transizione, sia tra gli operatori del settore.

L’aggiornamento delle FAQ del 10 aprile 2025 rappresenta un tentativo significativo di fornire indicazioni più chiare sull’intero paradigma della Transizione 5.0, riprendendo le  indicazioni uscite negli ultimi mesi allo scopo di semplificare l’accesso agli incentivi.

 

Caratteristiche del Piano Transizione 5.0 (FAQ 1)

Le FAQ del capitolo 1 ribadiscono che il Piano mira a sostenere le imprese nella transizione verso sistemi produttivi sostenibili, concentrandosi in particolare su progetti che migliorino l’efficienza energetica e favoriscano l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Gli investimenti devono portare a una riduzione documentata dei consumi energetici: almeno del 3% sull’intera struttura produttiva o del 5% su singoli processi produttivi.

La riduzione deve essere misurata secondo metodologie rigorose che prevedono la comparazione dei consumi pre e post intervento, utilizzando strumentazione certificata. Questo requisito, oltre a promuovere la sostenibilità ambientale, assicura che i progetti agevolati generino un impatto concreto e verificabile sui livelli di efficienza energetica delle imprese, contribuendo in modo tangibile agli obiettivi di transizione ecologica e innovazione industriale.

 

Procedura per l’accesso all’agevolazione (FAQ 2)

Le FAQ del capitolo 2 descrivono dettagliatamente la procedura operativa necessaria per l’accesso al credito d’imposta, indicando chiaramente tutti gli step richiesti: dalla registrazione preliminare sul portale Transizione 5.0 del GSE, con autenticazione tramite SPID, alla fase della comunicazione preventiva, che include la certificazione ex-ante della riduzione dei consumi energetici.

È particolarmente evidenziato il requisito essenziale del pagamento anticipato di almeno il 20% del costo complessivo degli investimenti entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione del credito d’imposta, condizione obbligatoria che testimonia l’impegno concreto e immediato delle imprese nella realizzazione effettiva del progetto finanziato.

Il portale permette di monitorare costantemente lo stato di avanzamento della procedura, fornendo ulteriore chiarezza e sicurezza agli operatori coinvolti.

 

Investimenti ammissibili (FAQ 3)

Nel capitolo 3, le FAQ offrono una panoramica approfondita dei beni materiali e immateriali ammessi all’incentivo. Sono esclusi investimenti generici come impianti di illuminazione ordinaria e compressori d’aria, salvo casi specifici che rientrano direttamente nei processi produttivi principali.

È invece incentivata la sostituzione di macchine agricole con motori Stage I, molto inquinanti, con nuovi motori Stage V, conformi agli ultimi standard europei in materia di emissioni. Questa sostituzione è incentivata perché garantisce un significativo miglioramento della sostenibilità ambientale riducendo drasticamente le emissioni di inquinanti atmosferici e migliorando l’efficienza energetica operativa.

 

Calcolo del risparmio energetico (FAQ 4)

Le FAQ del capitolo 4 delineano con chiarezza le metodologie per il calcolo del risparmio energetico, precisando che le imprese devono confrontare il consumo energetico stimato dopo gli investimenti con quello effettivamente registrato nell’esercizio precedente all’avvio del progetto.

Le misurazioni devono essere effettuate con strumenti certificati secondo la direttiva europea 2014/32/UE, assicurando così la validità legale e tecnica dei dati raccolti.

I calcoli devono tenere conto di variabili dinamiche quali eventuali modifiche nei processi produttivi, variazioni nei volumi di produzione e interruzioni straordinarie, garantendo così una valutazione equa e precisa dei reali benefici energetici ottenuti.

FAQ 4.23 – Modelli previsionali per la stima del risparmio energetico

La FAQ 4.23 chiarisce che, nei casi in cui non sia tecnicamente possibile misurare direttamente il risparmio energetico a seguito dell’investimento, è consentito l’utilizzo di modelli previsionali certificati. Questi modelli devono essere basati su metodologie riconosciute e validate a livello nazionale o internazionale, come ad esempio standard UNI EN ISO 50001 o protocolli IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol).

Per la sostituzione di motori STAGE I con STAGE V è prevista una procedura semplificata che non richiede documentazione tecnica, in quanto il miglioramento tecnologico risulta requisito sufficiente.

 

Determinazione dell’importo del credito d’imposta (FAQ 5)

Il capitolo 5 spiega in modo approfondito come determinare l’importo del credito d’imposta spettante a ciascuna impresa, fornendo dettagli sui criteri che influenzano direttamente l’importo finale, come:

  • il tipo di beni e servizi acquistati,
  • il livello di innovazione introdotto,
  • il risparmio energetico effettivamente realizzato,
  • l’aderenza ai principi di sostenibilità ambientale,
  • le modalità operative per la corretta contabilizzazione delle spese e la documentazione necessaria, inclusa la certificazione contabile e tecnica che dimostri il rispetto delle condizioni previste.

Questa chiarezza permette alle imprese di prevedere con certezza l’importo dell’agevolazione, facilitando così la pianificazione strategica degli investimenti.

 

Impianti per autoproduzione di energia rinnovabile (FAQ 6)

Le FAQ del capitolo 6 chiariscono in dettaglio le condizioni per la cumulabilità degli investimenti in impianti per autoproduzione energetica da fonti rinnovabili.

Questi investimenti sono ammessi a condizione che siano strettamente complementari agli interventi già effettuati su beni materiali e immateriali. Gli impianti per l’autoproduzione devono essere implementati solo dopo aver dimostrato il raggiungimento della riduzione minima obbligatoria dei consumi energetici (3% sulla struttura produttiva complessiva o 5% sui singoli processi produttivi).

Questa disposizione garantisce che le aziende utilizzino inizialmente soluzioni mirate all’efficienza energetica e successivamente integrino sistemi di autoproduzione energetica, ottimizzando così l’efficacia complessiva del progetto di sostenibilità e innovazione aziendale.

FAQ 6.1 – Investimenti in impianti di autoproduzione di energia rinnovabile

La FAQ 6.1 chiarisce che sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come fotovoltaico, eolico o biomassa, purché finalizzati all’autoconsumo dell’impresa stessa e collegati a una riduzione complessiva dei consumi energetici.

FAQ 6.4 – Modalità di configurazione degli impianti rinnovabili ai fini dell’ammissibilità

La FAQ 6.4 chiarisce che, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0, gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili devono essere strettamente funzionali ai fabbisogni produttivi dell’impresa. Non è sufficiente, infatti, installare un impianto a fonti rinnovabili: occorre dimostrare che tale impianto contribuisce effettivamente al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico richiesti dal Piano.

FAQ 6.11 – Condizioni per l’ammissibilità degli impianti fotovoltaici incentivati

La FAQ 6.11 chiarisce che gli impianti fotovoltaici installati nell’ambito del Piano Transizione 5.0 possono accedere all’agevolazione a condizione che l’impianto e gli eventuali sistemi di accumulo associati sia strettamente funzionale all’autoconsumo.

 

Formazione (FAQ 7)

Nel capitolo 7, viene confermato il ruolo strategico delle attività di formazione, considerate essenziali per l’effettiva implementazione della Transizione 5.0.

Le imprese possono includere nel Piano attività formative specifiche, fino a un massimo del 10% del valore complessivo degli investimenti, con un tetto massimo di 300 mila euro. Queste attività formative devono essere rigorosamente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze tecniche e operative strettamente connesse al progetto innovativo, come l’utilizzo avanzato di tecnologie digitali, l’ottimizzazione dei processi produttivi e la gestione energetica sostenibile.

 

Cumulabilità (FAQ 8)

Il capitolo 8 delle FAQ affronta dettagliatamente il tema della cumulabilità con altre forme di agevolazione.

FAQ 8.6 – Cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altri incentivi

La FAQ 8.6 specifica che il credito d’imposta maturato nell’ambito del Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (nazionali, regionali o comunitarie), a condizione che non venga superato il costo totale dell’investimento.

In particolare:

  • Il cumulo è ammesso sia con altre misure fiscali (come superammortamenti o altri crediti d’imposta), sia con contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati.
  • È necessario che l’impresa mantenga una distinzione contabile chiara e documentabile tra i diversi aiuti ricevuti, al fine di permettere una verifica puntuale in caso di controlli.
  • In caso di cumulo, l’ammontare complessivo delle agevolazioni non può in nessun caso eccedere il 100% delle spese ammissibili sostenute.
  • Quando vi sono dubbi sull’interazione tra diverse misure, è raccomandato che l’impresa richieda una valutazione preliminare o produca una dichiarazione di cumulo che illustri come viene rispettato il limite massimo di agevolazione.

 

Obblighi di conservazione documentale e controlli (FAQ 9)

La FAQ 9 chiarisce gli obblighi di conservazione documentale a carico delle imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta Transizione 5.0. In particolare:

  • I beneficiari devono conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile comprovante il rispetto delle condizioni previste per l’agevolazione.
  • Tra i documenti obbligatori figurano: le perizie asseverate, le relazioni tecniche, le fatture e i contratti di acquisto dei beni, le attestazioni di pagamento, le certificazioni energetiche ante e post intervento, e ogni altra evidenza utile a dimostrare l’effettiva realizzazione e correttezza dell’investimento.
  • La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di utilizzo del credito d’imposta, per consentire eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, del GSE o di altri enti competenti.
  • In caso di controlli, la mancata esibizione della documentazione richiesta può comportare la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente fruite, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi.
  • Le imprese sono tenute a mantenere la tracciabilità elettronica dei documenti e a garantire la loro integrità e leggibilità nel tempo, anche attraverso sistemi di conservazione digitale a norma.

Questa FAQ sottolinea l’importanza di una gestione rigorosa e professionale della documentazione, non solo in fase di domanda, ma anche durante tutto il periodo successivo alla fruizione dell’incentivo.

 

Normativa applicabile e gerarchia delle fonti (FAQ 10)

La FAQ 10 chiarisce un aspetto fondamentale: in caso di dubbi interpretativi, le imprese devono sempre fare riferimento alla gerarchia normativa applicabile. In particolare:

  • Prevale il Decreto-legge 19/2024 (articoli 38-40) che ha istituito il Piano Transizione 5.0.
  • Successivamente, si applicano i decreti attuativi adottati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dai Ministeri competenti (es. MASE per gli aspetti energetici).
  • Le FAQ pubblicate, pur avendo valore di orientamento operativo, non possono modificare o derogare quanto stabilito dalla normativa primaria e secondaria.
  • In presenza di conflitti tra FAQ e fonti legislative o regolamentari, prevalgono sempre le disposizioni contenute nella legge o nei regolamenti ufficiali.
  • L’impresa è tenuta a operare secondo il principio della massima prudenza, assicurandosi che i propri investimenti e comportamenti siano conformi al quadro normativo primario, anche se alcune interpretazioni contenute nelle FAQ potrebbero essere più favorevoli.

 

Come aiutiamo le imprese ad innovare con Transizione 5.0

Le FAQ aggiornate al 10 aprile 2025 offrono una guida completa per le imprese interessate alla Transizione 5.0, rendendo più agevole pianificare e ottenere i benefici.

La frequente evoluzione della normativa, con continui aggiornamenti e precisazioni, può tuttavia generare confusione e difficoltà operative, soprattutto per le aziende che devono adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Innovation Machine è disponibile per supportare le imprese nella valutazione dettagliata della convenienza e della cumulabilità degli incentivi, offrendo consulenze personalizzate per affrontare con efficacia queste sfide normative e massimizzare il ritorno degli investimenti sostenibili.

Contattaci per ricevere ulteriori informazioni e assistenza operativa.

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  • Valutazione preventiva degli investimenti per l’applicabilità dell’agevolazione Transizione 4.0 e Transizione 5.0;
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